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GREEN PASS: DAL 15 OTTOBRE OBBLIGO ANCHE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO PRIVATI

sicurezza sul lavoro

Come si ottiene il green pass?

Il green pass si ottiene con una delle seguenti modalità:

  • Passati 14 giorni dopo la prima dose di vaccino.
  • Sottoponendosi a un tampone molecolare (validità della certificazione 72 ore), o antigenico (validità 48 ore), con esito negativo.
  • A completamento il ciclo vaccinale (prima e seconda dose)
  • Dopo essere guariti dal COVID-19 negli ultimi 6 mesi

Durata della certificazione verde in caso di contagio:

  • Se il lavoratore contrae il Sars-CoV-2 dopo la seconda dose di vaccino, l’aver contratto il virus vale come terza dose. In questo caso il green pass è valido dodici mesi.
  • Se ci si ammala di Covid «oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino» è rilasciato il green pass e «ha validità di dodici mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione».

Ma questa fattispecie non vale se, tra la prima dose e la malattia, non sono passate due settimane.

 

Green pass nel settore privato – A chi si applica

Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta il green pass, coloro che:

  • svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo nel settore privato
  • colf, baby sitter e badanti
  • titolari e dipendenti degli studi professionali – avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri – e tutti i titolari di partite Iva.
  • consulenti che accedono negli uffici e nelle aziende
  • Titolari e dipendenti di ristoranti, bar, palestre, piscine, circoli sportivi, negozi, farmacie, edicole, tabaccai etc.

Sia nel pubblico sia nel privato, non dovranno esibire il green pass tutti coloro che sono esentati dalla campagna vaccinale: lavoratori che per ragioni di salute non possano essere vaccinati.

 

Controlli

Per i dipendenti privati sono i datori di lavoro a dover garantire il rispetto delle prescrizioni.

Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione.

I datori di lavoro inoltre dovranno individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Per chi effettua prestazioni esterne il controllo spetta al proprio datore di lavoro.

 

Sanzioni

I lavoratori che comunica di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Il lavoratore che viola l’obbligo rischia la sanzione da 600 a 1.500 euro. I datori di lavoro che non dispongono controlli e verifiche rischiano una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione del Green Pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata del contratto del sostituto e non oltre dieci giorni.

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