Gli Scarti di origine animale sono rifiuti?
La Sez. III della Cassazione Penale con Sentenza n. 51004 del 9 novembre 2018 (UP 15 giu 2018) ha stabilito che “Gli scarti di origine animale sono sottratti all’applicazione della normativa in materia di rifiuti, e soggetti esclusivamente al Regolamento CE n. 1774/2002, solo se qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell’art. 183, comma primo, lett. n), d. lgs. n. 152 del 2006; diversamente, in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, restano soggetti alla disciplina generale sui rifiuti
Omissis
“La Corte di appello, infatti, ha correttamente ribadito che gli scarti di origine animale sono sottratti all’applicazione della normativa in materia di rifiuti, e soggetti esclusivamente al Regolamento CE n. 1774/2002, solo se qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell’art. 183, comma primo, lett. n), d. lgs. n. 152 del 2006; diversamente, in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, restano soggetti alla disciplina generale sui rifiuti (tra le altre, Sez. 3, n. 2710 del 15/12/2011, Lombardo, Rv. 251900; Sez. 3, n. 12844 del 5/2/2009, De Angelis, Rv. 243114). Orbene, in assenza di qualsivoglia elemento che giustifichi l’applicazione dell’art. 183 richiamato in tema di sottoprodotti, non individuabile neppure nel presente ricorso, ecco dunque che non appare censurabile la decisione del Giudice di appello che ha qualificato detti scarti come rifiuti, atteso il loro pacifico abbandono sul fondo agricolo di cui sopra”.
La CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. FERIALE il 12/08/2016 si era di recente espressa con la Sentenza n.34874
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“Allo stesso modo, del tutto privo di pregio è il richiamo alla disciplina in tema di s.o.a., atteso che, per costante giurisprudenza di questa Corte, gli scarti di origine animale sono sottratti all’applicazione della normativa in materia di rifiuti ed esclusivamente soggetti al Regolamento CE n. 1774/2002 solo se sono effettivamente qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell’art. 183, comma primo, lett. n), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; diversamente, in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento come nel caso in esame restano soggetti alla disciplina sui rifiuti dettata da tale ultimo decreto, atteso che le disposizioni del Regolamento CE n. 1774/2002 regolano esclusivamente i profili sanitari e di polizia veterinaria, rimanendo esclusi i profili di gestione per i quali permane l’operatività della disciplina generale (da ultimo, v. Sez. 3, n. 2710 del 15/12/2011 dep. 23/01/2012, Lombardo, Rv. 251900). Quanto all’attribuzione della responsabilità al ricorrente, infine, il giudice motiva le ragioni della riferibilità soggettiva del fatto al Servodìo, avendo chiarito che il proprietario del terreni fosse detenuto al momento del fatto e che, pertanto, logicamente ad occuparsi della “gestione” degli animali era il ricorrente (e, conseguentemente, a questi deve ascriversi l’abusiva gestione dei reflui), donde le doglianze del ricorrente medesimo appaiono sul punto puramente contestative.”