In data 21/11/2021 il decreto-legge 127/2021 è stato convertito in legge. La LEGGE 19 novembre 2021, n. 165 vigente a partire dal 21/11/2021 conferma l’obbligo per tutti i lavoratori del pubblico e del privato di presentare la Certificazione Verde COVID-19 per accedere sul posto di lavoro a partire dal 15/10/2021 e fino al 31/12/2021 (termine attuale dello stato emergenza) e presenta alcune novità in merito alle modalità di controllo della certificazione stessa.
Vediamo insieme quali sono le principali novità:
CONSEGNA AL DATORE DI LAVORO DI UNA COPIA DEL GREEN PASS
I lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro una copia della propria certificazione verde. I lavoratori che consegnano la suddetta certificazione sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro per tutta la durata della validità della certificazione stessa.
La legge specifica, inoltre, che i datori di lavoro sono tenuti a fornire idonea informativa ai lavoratori circa la predisposizione delle nuove modalità di controllo green pass.
LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE
I green pass dei lavoratori in somministrazione dovranno essere controllati dall’azienda utilizzatrice. L’agenzia di somministrazione si dovrà limitare ad informare i lavoratori sulle disposizioni vigenti in materia di green pass.
SCADENZA GREEN PASS NELL’ARCO DELLA GIORNATA LAVORATIVA
Qualora la scadenza del certificato verde si collochi nell’ambito della giornata lavorativa, il lavoratore potrà permanere sul luogo di lavoro esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro senza incorrere in alcuna sanzione.
CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
I datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull’importanza della vaccinazione anti-SARS-COV-2. Per lo svolgimento di tali campagne il datore di lavoro si avvale del medico competente.
PICCOLE AZIENDE
Le aziende private con meno di 15 dipendenti possono sospendere e sostituire un lavoratore dipendente dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata (dovuta al mancato possesso di green pass valido). Il contratto di sostituzione potrà avere una durata massima di 10 giorni lavorativi e potrà essere rinnovato sempre per singoli periodi di dieci giorni lavorativi fino al termine dello stato di emergenza che attualmente è fissato per il 31/12/2021. Per il lavoratore sospeso viene comunque garantito il diritto alla conservazione del posto di lavoro.