
I soggetti obbligati, ai sensi dell’art.19 della Legge 10/91 alla nomina dell’Energy Manager entro il 30 aprile sono :
i soggetti operanti nel settore industriale che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio;
i soggetti operanti nei settori civile, terziario e dei trasporti che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio.
La nomina deve essere inviata esclusivamente attraverso la piattaforma NEMO (Nomina Energy Manager On-line) disponibile all’indirizzo nemo.fire-italia.org
Le linee guida per l’utilizzo della piattaforma sono disponibili al link: “Linee guida FIRE per la comunicazione della nomina dell’Energy manager“.
Sono previste sanzioni per la ritardata o mancata nomina da parte di soggetti obbligati
La Legge 9 gennaio 1991, n.10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” specifica all’art. 34 comma 8 che […] L’inosservanza della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell’articolo 19, del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire cento milioni.
Con il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” è stato emanato il seguente aggiornamento all’art.132 comma 8: […] L’inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 5.164 euro e non superiore a 51.645 euro.