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Entro il 30 aprile la nomina l’energy manager

sicurezza sul lavoro

I soggetti obbligati, ai sensi dell’art.19 della Legge 10/91 alla nomina dell’Energy Manager entro il 30 aprile sono :

i soggetti operanti nel settore industriale che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio;

i soggetti operanti nei settori civile, terziario e dei trasporti che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio.

La nomina deve essere inviata esclusivamente attraverso la piattaforma NEMO (Nomina Energy Manager On-line) disponibile all’indirizzo nemo.fire-italia.org

Le linee guida per l’utilizzo della piattaforma sono disponibili al link: “Linee guida FIRE per la comunicazione della nomina dell’Energy manager“.

Sono previste sanzioni per la ritardata o mancata nomina da parte di soggetti obbligati

La Legge 9 gennaio 1991, n.10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” specifica all’art. 34 comma 8 che […] L’inosservanza della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell’articolo 19, del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire cento milioni.

Con il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” è stato emanato il seguente aggiornamento all’art.132 comma 8: […] L’inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 5.164 euro e non superiore a 51.645 euro.

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l’Emilia-Romagna e l’antibiotico resistenza

sicurezza alimentare

la finalità  Principale è quella di di:

  • Acquisire dati sull’uso di antibiotico in allevamento e nella pratica veterinaria degli animali da compagnia, fornire dati sulle resistenze circolanti 
  • Affiancare i medici veterinari liberi professionisti, i medici veterinari pubblici, i farmacisti, le industrie farmaceutiche e gli allevatori nella valutazione della corretta gestione del farmaco
  • Stilare Linee guida sull’uso responsabile degli antibiotici negli animali da reddito (bovinosuino e avicolo) e negli animali da compagnia (pet)

L’opuscolo  ‘Difendere le nostre difese‘ illustra progetti della Regione Emilia-Romagna sull’antibiotico resistenza destinato ai tecnici.

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ENTRO IL 30 APRILE SCADENZA DEL MUD (MODELLO DICHIARAZIONE UNICA AMBIENTALE)

sicurezza ambientale

Il Decreto del Presidente del Consiglio del 28 dicembre 2017 contiene la definizione dei soggetti interessati che sono così individuati:

  1. Comunicazione Rifiuti
    • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
    • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
    • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
    • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
    • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

Si ricorda inoltre che sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD, in base alla Legge 28 dicembre 2015, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02.

  1. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
    • Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
  2. Comunicazione Imballaggi
    • Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c).
    • Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
  3. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
    • soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014.
  4. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
    • soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.
  5. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
    • produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

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Entro il 30 aprile la nomina l’energy manager

sicurezza ambientale

Ricordiamo che ai sensi dell’art.19 della Legge 10/91  i soggetti previsti dall’art.19 della predetta Legge sono obbligati entro il 30 aprile alla nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, chiamato anche Energy manager:

I soggetti obbligati, ai sensi dell’art.19 della Legge 10/91 alla nomina dell’Energy Manager entro il 30 aprile sono :

i soggetti operanti nel settore industriale che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio;

i soggetti operanti nei settori civile, terziario e dei trasporti che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio.

La nomina deve essere inviata esclusivamente attraverso la piattaforma NEMO (Nomina Energy Manager On-line) disponibile all’indirizzo nemo.fire-italia.org

Le linee guida per l’utilizzo della piattaforma sono disponibili al link: “Linee guida FIRE per la comunicazione della nomina dell’Energy manager“.

Sono previste sanzioni per la ritardata o mancata nomina da parte di soggetti obbligati

La Legge 9 gennaio 1991, n.10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” specifica all’art. 34 comma 8 che […] L’inosservanza della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell’articolo 19, del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire cento milioni.

Con il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” è stato emanato il seguente aggiornamento all’art.132 comma 8: […] L’inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 5.164 euro e non superiore a 51.645 euro.

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