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Gestione rifiuti

MUD 2024: scadenza 1° luglio

MUD 2024: scadenza prorogata al 1° luglio

Pubblicato il modello per la dichiarazione dei rifiuti: è online il MUD 2024, il modello che le imprese e gli enti devono compilare per comunicare la quantità e la tipologia di rifiuti prodotti e/o gestiti nell’anno precedente.

Scadenza prorogata al 1° luglio: il termine ultimo per la presentazione del MUD è fissato al 30 giugno 2024, ma in considerazione del fatto che quest’anno coincide con un giorno festivo, la scadenza è stata prorogata al 1° luglio 2024.

Cosa fare per compilare il MUD:

  • Scaricare il modello: il MUD 2024 è disponibile sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (https://www.mase.gov.it/).
  • Compilare il modello: il MUD è composto da diverse sezioni, in cui è necessario indicare i dati dell’impresa o dell’ente, la tipologia e la quantità di rifiuti prodotti e/o gestiti, nonché i destinatari finali dei rifiuti.
  • Inviare il modello: il MUD può essere inviato telematicamente tramite il sito web del MUD (https://www.mudtelematico.it/), oppure in forma cartacea presso la Camera di Commercio competente per territorio.

Chi deve presentare il MUD:

  • Imprese e enti che producono rifiuti: tutti i soggetti che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi, ad eccezione dei privati cittadini.
  • Commercianti e intermediari di rifiuti: i soggetti che svolgono attività di commercio e intermediazione di rifiuti, anche senza detenzione.
  • Trasportatori di rifiuti: i soggetti che effettuano a titolo professionale il trasporto di rifiuti.
  • Gestori di impianti di recupero e smaltimento: i soggetti che gestiscono impianti di recupero e smaltimento di rifiuti.

Sanzioni: la mancata presentazione del MUD o la presentazione di un modello incompleto o errato può comportare l’applicazione di sanzioni amministrative.

Per maggiori informazioni:

Con la proroga della scadenza al 1° luglio 2024, le imprese e gli enti hanno più tempo per compilare e inviare il MUD 2024. È importante ricordare che la presentazione del MUD è un obbligo di legge, il cui rispetto è fondamentale per la tutela dell’ambiente.

Elaborazione grafica da:

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news Sicurezza ambientale

Sicurezza sui cantieri

Dal 1°ottobre 2024, parte la patente per la sicurezza sui cantieri.

SICUREZZA SUL LAVORO: ARRIVA LA PATENTE A PUNTI PER LAVORARE NEI CANTIERI

Dal 1° ottobre 2024 per i soggetti che intendono operare nei cantieri edili sarà obbligatorio dotarsi della PATENTE A PUNTI. Questo nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi è stato introdotto (in seguito all’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legge relativo a disposizioni urgenti finalizzate a garantire l’attuazione del PNRR) con il fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro irregolare e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

COME SI OTTIENE:

La patente a punti  per la sicurezza sui cantieri sarà rilasciata in formato digitale dalla sede territoriale competente dell’ Ispettorato del Lavoro.

Per ottenerla, il legale rappresentante dell’impresa o il lavoratore autonomo devono essere in possesso di:

iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato

adempimento degli obblighi formativi come previsto dal D.Lgs 81/08 per datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori dell’impresa e lavoratori autonomi

DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità

DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)

DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale)

COME FUNZIONA:

La patente viene rilasciata con 30 crediti iniziali. Per poter operare nei cantieri temporanei o mobili, il punteggio non può essere inferiore a 15 crediti.

I punti verranno decurtati nei seguenti casi:

– 10 PUNTI in caso di accertamento delle violazioni di cui all’ALLEGATO I del D.Lgs. 81/08

– 7 PUNTI in caso di accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’ALLEGATO XI del D.Lgs 81/08

– 5 PUNTI in caso di provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 3, comma 3 e seguenti, del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 in materia di lavoro irregolare: trattasi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato.

VISUALIZZA ALLEGATO I

VISUALIZZA ALLEGATO XI

In caso di infortunio sul lavoro verranno decurtati

– 20 punti in caso di incidente mortale

– 15 punti in caso di incidente che determina un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale

– 10 punti in caso di infortunio che comporta inabilità temporanea assoluta per più di 40 giorni

Inoltre, in caso di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’Ispettorato può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi.

COME RECUPERARE I PUNTI DECURTATI:

I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti, dei corsi di cui all’articolo 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

I crediti riacquistati non possono superare complessivamente il numero di 15. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti, previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti.

SANZIONI:

Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti. L’attività in cantieri temporanei o mobili da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000 e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici per un periodo di sei mesi.

CHI È ESONERARTO:

Non sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

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Dematerializzazione: nuove modalità di dimostrazione di iscrizione all’Albo nazionale per i gestori ambientali

Dematerializzazione : un QR code per farsi “riconoscere”

La dematerializzazione delle procedure è ormai cosa fondamentale.  Le imprese e le organizzazioni possono scegliere di provare la loro registrazione e rendere disponibile il contenuto dell’autorizzazione al Registro Nazionale dei Gestori Ambientali.  Questo può avvenire mediante l’esibizione di un certificato QR code (in formato digitale o cartaceo) che può essere letto usando l’applicazione mobile AGESTsmart.

Un’App facile da usare e scaricare

Questa app è gratuita, scaricabile dagli store di Android e Apple da parte delle pubbliche amministrazioni e delle agenzie di regolamentazione.

Dematerializzazione : si parte questo mese.

A partire dal 15 giugno 2023, il certificato – QR code, che identifica il soggetto registrato, può essere generato e scaricato dall’area riservata dell’azienda all’interno del sito web dell’Albo. Il certificato-QR code rimane lo stesso anche se vengono effettuati cambiamenti e/o integrazioni alle disposizioni autorizzative emesse dall’Albo.
Il certificato-QR code rimane disponibile fintanto che il soggetto rimane registrato presso l’Albo e il numero di registrazione.  La sezione di riferimento e il codice fiscale non cambiano. Il certificato-QR code può essere scaricato gratuitamente e stampato su carta da distribuire e conservare su ogni veicolo utilizzato per il trasporto di rifiuti.

Cosa contiene il QR code

Il codice contiene una stringa crittografata con i dettagli identificativi del soggetto registrato che, quando viene letto tramite l’app, consente la visualizzazione in tempo reale dello stato di autorizzazione aggiornato.

Dove reperire l’App

La nuova app AGESTsmart è disponibile gratuitamente anche per i soggetti registrati all’Albo che possono decidere di utilizzarla per visualizzare e, eventualmente, esporre lo stato di autorizzazione (ad esempio, di un veicolo specifico). E’ anche possibile esporre direttamente il QR code dal dispositivo mobile, anche senza una rete. Per informazioni e caratteristiche della nuova applicazione AGESTsmart, visitare la pagina web dedicata: www.albonazionalegestoriambientali.it/agestsmart. La pagina include collegamenti a guide video sia per le pubbliche amministrazioni che per i soggetti registrati.

eco consul sas è a disposizione per qualunque chiarimento e info sull’argomento e su qualsiasi problematica ambientale .

 Per info chiama il +39 0523 98.43.72

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R.E.N.T.Ri: Facciamo il punto

R.E.N.T.Ri: Facciamo il punto

Il RENTRI (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) è ormai in fase di avanzata definizione e sono stati pubblicati alcuni decreti che ne definiscono struttura, tempistiche, modalità operative.

Proponiamo di seguito una sintesi delle informazioni di maggior interesse per le imprese

Soggetti e tempistiche

CategoriaIscrizione al RENTRITenuta registri in formato digitaleEmissione FIR (formulario) in formato digitale
enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali (trasportatori, gestori, intermediari…)dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025dal 13/02/2025dal 13/02/2026
enti o imprese produttori inziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 10 dipendentidal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025dalla data di iscrizione al RENTRIdal 13/02/2026
enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi < 10 dipendentidal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026dalla data di iscrizione al RENTRIdal 13/02/2026

I nuovi modelli di registro di carico e scarico e di FIR si applicano PER TUTTI dal 13 febbraio 2025, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI .

Per questo motivo:

  1. coloro che non sono tenuti ad iscriversi al RENTRI dovranno registrarsi entro il 13/02/2025 se avranno necessità di emettere e vidimare i FIR (nuovo modello).
  2. coloro che hanno obbligo di iscrizione successivo (vedi tabella sopra) dovranno comunque registrarsi sia per i FIR (come punto 1) che per produrre il registro c/s (nuovo modello) da fare vidimare presso la CCIAA entro il 13/02/2025 (data di obbligo di utilizzo del nuovo modello).

Rimane comunque possibile adottare volontariamente la modalità di registrazione digitale sin dal 13/02/2025.

Tutte le operazioni sopra descritte (iscrizione e/o registrazione al RENTRI) potranno essere eseguite a partire dal 15/12/2024

Entro quella data per le imprese è opportuno verificare la correttezza delle informazioni presenti sulla propria visura camerale (sede, unità locali, attività svolte in ogni U.L.) in quanto il RENTRI è collegato ai database della CCIAA.

Si segnala inoltre che sono già disponibili le istruzioni fornite dal Ministero per la compilazione del nuovo registro c/s e del FIR (Decreto Direttoriale 251 del 19/12/2023). È prevista inoltre a breve l’attivazione di un’area “demo” del RENTRI.

eco consul sas monitora l’evoluzione normativa del RENTRI ed è a disposizione per informazioni e assistenza  alle imprese nella fase di registrazione /iscrizione  e per la tenuta per loro conto dei registri RENTRI.

 Per info chiama il +39 0523 98.43.72

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