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Patente per i cantieri: da ottobre obbligatoria

Dal 1° ottobre 2024 la patente per i cantieri diventa obbligatoria. Più controlli, più sanzioni, più formazione:  ecco cosa cambia.

Patente per i cantieri : cosa dice la legge. “La normativa in materia di sicurezza sul lavoro è principalmente costituita dal Decreto Legislativo 81/2008, un testo unico che definisce le misure generali di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. A questo quadro normativo si affiancano specifiche disposizioni per settori o rischi particolari.

Patente per i cantieri : le novità

Le novità più recenti riguardano principalmente un rafforzamento dei controlli e delle sanzioni. In particolare:

  • Decreto legge n. 146 del 2021: Ha ampliato i poteri di vigilanza dell’Ispettorato del Lavoro, potenziato la banca dati SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione) e inasprito le sanzioni per le violazioni delle norme sulla sicurezza.
  • Decreto legge n. 19 del 2024 sulla patente per i cantieri: A partire dal 1° ottobre 2024, introduce una novità rilevante per il settore edile: l’obbligo di possedere una specifica patente, rilasciata dall’Ispettorato del Lavoro, per le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili. Sono esclusi da questo obbligo coloro che effettuano solo forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Le modifiche

Queste ultime modifiche mirano a garantire un maggiore controllo sulla sicurezza nei cantieri, settore in cui si registrano ancora troppi incidenti.

Cosa cambia in pratica?

  • Maggiori controlli: L’Ispettorato del Lavoro avrà più strumenti per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza nelle aziende.
  • Banca dati potenziata: Il SINP sarà un database ancora più completo e aggiornato, utile per monitorare i rischi e prevenire gli incidenti.
  • Sanzioni più severe: Le aziende che violano le norme sulla sicurezza rischiano sanzioni più pesanti.
  • Obbligo della patente: Nel settore edile, l’introduzione della patente rappresenta un nuovo requisito per poter operare in cantiere, a garanzia di una maggiore professionalità e competenza.

Alcune precisazioni

Val la pena chiarire alcuni aspetti circa la sospensione della patente e più in concreto: 

  • Sospensione della patente: Se un lavoratore muore per colpa grave del suo capo, il capo perderà la patente a punti.
  • Decisione finale: L’ispettorato del lavoro potrà decidere di non sospendere la patente, se ritiene che non ci siano rischi per la sicurezza.

In conclusione, la normativa sulla sicurezza sul lavoro è in continua evoluzione, con l’obiettivo di garantire un ambiente di lavoro sempre più sicuro e protetto per tutti i lavoratori.”

  • Aggiornamenti: È importante tenere presente che la normativa sulla sicurezza è soggetta a frequenti aggiornamenti. Per avere informazioni sempre precise e aggiornate, si consiglia di consultare le fonti ufficiali.

Ambiti di applicazione: Il Decreto Legislativo 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutte le tipologie di rischio. Le novità introdotte dai decreti legge, invece, possono avere un’applicazione più specifica.

Ricordiamo che Ecoconsulsas offre servizi di consulenza alle aziende per la conformità in ambito sicurezza sul lavoro . Aiutiamo le aziende ad adempiere agli obblighi di legge .

Info a 0523 984372

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Nuovo Accordo Stato-Regioni 2024 per la formazione sulla Sicurezza Lavoro

Accordo Stato-Regioni 2024 sulla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro: Cosa Cambia nel 2024?

Un aggiornamento indispensabile per datori di lavoro, preposti e lavoratori

Il mondo del lavoro è in continua evoluzione, e con esso anche la normativa sulla sicurezza. Pertanto, da questo punto di vista, il nuovo Accordo Stato-Regioni rappresenta un importante passo avanti in questa direzione sulla formazione per la sicurezza sul lavoro, la cui bozza definitiva è stata presentata nel maggio 2024. Questo accordo, previsto dall’art. 13 del DL 146/2021 e atteso da tempo, mira a uniformare e aggiornare le norme sulla formazione in materia di salute e sicurezza, come previsto dal decreto legislativo 81/2008.

Perché è importante questo nuovo accordo?

L’obiettivo principale consiste nel garantire una formazione più efficace e aggiornata per tutti i soggetti coinvolti nel processo produttivo, al fine di prevenire infortuni e malattie professionali. Il nuovo accordo, infatti:

  • Raggruppa e aggiorna: Unifica e semplifica le normative precedenti, rendendo più chiare le responsabilità e le modalità di formazione.
  • Individua nuovi contenuti: Introduce nuovi temi formativi, come quelli legati all’utilizzo di nuove attrezzature e tecnologie.
  • Definisce modalità di verifica: Stabilisce criteri più rigorosi per la valutazione dell’apprendimento e per il monitoraggio dell’efficacia della formazione.

Quali sono le principali novità?

Le principali novità introdotte dal nuovo accordo riguardano principalmente la durata e i contenuti dei corsi, le verifiche finali e i meccanismi di controllo.:

  • Durata e contenuti dei corsi: Vengono ridefiniti i tempi e i contenuti minimi dei corsi per datori di lavoro, dirigenti e preposti, con particolare attenzione alla formazione specifica per determinate tipologie di rischio.
  • Verifiche finali: Si introduce l’obbligo di una verifica finale per tutti i corsi, al fine di accertare l’effettivo apprendimento dei partecipanti.
  • Monitoraggio e controllo: Si definiscono i meccanismi di controllo sull’attività formativa, per garantire la qualità dei corsi e il rispetto delle normative.
  • Entrata in vigore: L’accordo entrerà in vigore a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Cosa cambia per le aziende?

Il nuovo accordo comporta una serie di implicazioni per le aziende, tra cui:

  • Aggiornamento dei piani formativi: Le aziende evono adeguare i propri piani formativi ai nuovi contenuti e alle nuove durate dei corsi.
  • Scelta di enti formativi qualificati: È fondamentale rivolgersi a enti formativi accreditati e in grado di garantire la qualità della formazione.
  • Verifica della formazione: Le aziende dovranno conservare la documentazione attestante la partecipazione dei lavoratori ai corsi e i risultati delle verifiche finali.

Conclusioni

Il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione per la sicurezza sul lavoro rappresenta un importante passo avanti verso una cultura della prevenzione sempre più diffusa. L’aggiornamento delle norme in materia di formazione è fondamentale per garantire un ambiente di lavoro più sicuro e salubre per tutti.

Ricordiamo che Ecoconsulsas offre servizi di consulenza alle aziende per la conformità alla direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni. Aiutiamo le aziende a valutare il loro rischio di esposizione, a implementare le misure di prevenzione e protezione necessarie e a redigere la documentazione obbligatoria.

Info a 0523 984372

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Direttiva UE su agenti cancerogeni e mutageni: Italia in ritardo.

L’Italia tarda nel recepimento della direttiva UE sugli agenti cancerogeni e mutageni: a rischio la salute di milioni di lavoratori

La Commissione europea ha inviato una lettera di costituzione in mora a 20 Stati membri, tra cui l’Italia, che non hanno ancora recepito nel proprio diritto nazionale la direttiva 2022/431 sulla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Il termine per il recepimento era il 5 aprile 2024, ma l’Italia, insieme ad altri 10 Stati, non ha ancora completato il processo.

Il provvedimento rappresenta un passo avanti fondamentale per la tutela della salute dei lavoratori europei. Essa amplia il campo di applicazione della precedente direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni, includendo le sostanze tossiche per la riproduzione, stabilisce nuovi limiti di esposizione per alcune sostanze particolarmente pericolose (come acrilonitrile, nichel e benzene) e rafforza le misure di prevenzione e protezione per i lavoratori esposti a queste sostanze.

Ogni anno nell’UE circa 80.000 persone muoiono a causa di malattie professionali legate all’esposizione ad agenti cancerogeni sul posto di lavoro. Le nuove norme contenute, se correttamente implementate, potrebbero salvare migliaia di vite ogni anno.

Il ritardo dell’Italia nel recepimento della direttiva è preoccupante e mette a rischio la salute e la sicurezza di milioni di lavoratori italiani. La Commissione europea ha invitato l’Italia a completare il recepimento entro due mesi, pena l’avvio di una procedura di infrazione che potrebbe comportare sanzioni pecuniarie.

È importante che il governo italiano acceleri il processo di recepimento della direttiva e adotti le misure necessarie per garantire la sua effettiva applicazione. La salute dei lavoratori non può essere messa in secondo piano.

 

Ricordiamo che Ecoconsulsas offre servizi di consulenza alle aziende per la conformità alla direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni. Aiutiamo le aziende a valutare il loro rischio di esposizione, a implementare le misure di prevenzione e protezione necessarie e a redigere la documentazione obbligatoria.

Info a 0523 984372

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Evento Gratuito: Manovre disostruzione vie aeree in età pediatrica, taglio alimenti per bambini in sicurezza

sicurezza sul lavoro

Sempre più spesso vengono descritti incidenti tra le mura domestiche o nelle scuole, situazioni critiche che riguardano bambini vittime di eventi avversi a causa dell’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo (come cibo, palline di gomma giochi, caramelle ecc.), ostruzione che, se non prontamente trattata, in pochi minuti potrebbe evolvere in arresto respiratorio al quale segue l’arresto cardiaco.

Eco Consul, in collaborazione con ReLife Association, si impegna nel progetto di diffusione della conoscenza delle “MANOVRE SALVAVITA PEDIATRICHE”, invitandovi a partecipare ad una LEZIONE INFORMATIVA GRATUITA durante la quale verranno illustrate:

  • principali tecniche di intervento su soggetti in età pediatrica vittime di arresto cardiaco improvviso o di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo;
  • principali tecniche utili a prevenire la Sindrome della Morte Improvvisa Infantile, anche conosciuta come morte in culla;
  • principali tecniche e metodi sicuri su come tagliare e offrire cibo nel modo più sicuro possibile a bambini in età pediatrica.

EVENTO PREVISTO PER GIOVEDI 30 GIUGNO 2022 DALLE ORE 20.15 ALLE ORE 22.15

PER PARTECIPARE ALL’EVENTO, È OBBLIGATORIO ISCRIVERSI registrandosi Qui o contattando inviando i propri dati di partecipazione all’indirizzo info@ecoconsulsas.it oppure contattando Eco Consul ai recapiti telefonici.

Posti limitati, iscrizione obbligatoria

Per scaricare la locandina clicca qui

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COVID-19: NUOVE DISPOSIZIONI PER QUARANTENA E ISOLAMENTO

sicurezza sul lavoro

In data 30 Dicembre 2021 sono state revisionate le misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron. Il Governo ha emanato con D.L del 30.12.2021 una serie di regole entrate in vigore dal 31.12.2021 che riportiamo qui di seguito.

 

Di seguito le novità più significative in breve:

  1. A chi non si applica la quarantena preventiva
  2. Che cos’è l’auto-sorveglianza
  3. Vaccinati: a chi si applica la quarantena e quanto dura
  4. Non vaccinati: a chi si applica e quanto dura
  5. Asintomatici
  6. Contatti a basso rischio

1. A CHI NON SI APPLICA LA QUARANTENA PREVENTIVA

Secondo quanto previsto dal decreto legge, la quarantena preventiva, anche in caso di un contatto stretto con una persona risultata positiva al Covid-19, non si applica alle seguenti categorie:

  1. alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” nei 120 giorni precedenti;
  2. alle persone che sono guarite dal COVID-19 nei 120 giorni precedenti;
  3. alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”).

2. CHE COS’E’ L’AUTO-SORVEGLIANZA

Per tutti i soggetti riportati al punto 1 e per cui non si applica la quarantena preventiva, si applica il regime di Auto-Sorveglianza. Pertanto, in caso di contatto stretto con una persona positiva, coloro che si trovano in questa situazione devono fare particolarmente attenzione all’evoluzione delle loro condizioni di salute, monitorando l’eventuale comparsa di sintomi che possano far sospettare l’infezione da Covid-19.

Nel corso del periodo di auto-sorveglianza è obbligatorio indossare le mascherine Ffp2 fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo al Covid-19.

3. VACCINATI: A CHI SI APPLICA LA QUARANTENA E QUANTO DURA

Per i contatti stretti di soggetti positivi:

  • vaccinati con 2 dosi da più di 120 giorni o guariti da più di 120 giorni, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

4. NON VACCINATI: A CHI SI APPLICA LA QUARANTENA E QUANTO DURA

Per i contatti stretti di soggetti positivi:

  • non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (es. che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: 10 giorni di quarantena dall’ultimo contatto con la persona positiva, con tampone finale con esito negativo.

5. ASINTOMATICI

Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

6. CONTATTI A BASSO RISCHIO

 Per contatti a basso rischio si intendono i soggetti che:

  • Hanno avuto un contatto diretto (faccia a faccia senza mascherina) con un caso COVID‐19, a distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
  • Si sono trovati in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) o che hanno viaggiato con un caso COVID‐19 per meno di 15 minuti;
  • Forniscono assistenza familiare ad un caso positivo, provvisto di DPI raccomandati;
  • Hanno effettuato un viaggio in treno, aereo o altro mezzo di trasporto in cui era presente un caso COVID‐19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID‐19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla
    sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.

Per i contatti a basso rischio, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie.

Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, anche queste persone devono sottostare all’auto-sorveglianza.

Per visionare e/o scaricare il Vademecum clicca qui.

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COVID-19: L’OBBLIGO DEL GREEN PASS PER I LAVORATORI DIVENTA LEGGE

sicurezza sul lavoro

In data 21/11/2021 il decreto-legge 127/2021 è stato convertito in legge. La LEGGE 19 novembre 2021, n. 165 vigente a partire dal 21/11/2021 conferma l’obbligo per tutti i lavoratori del pubblico e del privato di presentare la Certificazione Verde COVID-19 per accedere sul posto di lavoro a partire dal 15/10/2021 e fino al 31/12/2021 (termine attuale dello stato emergenza) e presenta alcune novità in merito alle modalità di controllo della certificazione stessa.

 

Vediamo insieme quali sono le principali novità:

 

CONSEGNA AL DATORE DI LAVORO DI UNA COPIA DEL GREEN PASS

I lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro una copia della propria certificazione verde. I lavoratori che consegnano la suddetta certificazione sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro per tutta la durata della validità della certificazione stessa.

La legge specifica, inoltre, che i datori di lavoro sono tenuti a fornire idonea informativa ai lavoratori circa la predisposizione delle nuove modalità di controllo green pass.

LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE

I green pass dei lavoratori in somministrazione dovranno essere controllati dall’azienda utilizzatrice. L’agenzia di somministrazione si dovrà limitare ad informare i lavoratori sulle disposizioni vigenti in materia di green pass.

 

SCADENZA GREEN PASS NELL’ARCO DELLA GIORNATA LAVORATIVA

Qualora la scadenza del certificato verde si collochi nell’ambito della giornata lavorativa, il lavoratore potrà permanere sul luogo di lavoro esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro senza incorrere in alcuna sanzione.

 

CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

I datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull’importanza della vaccinazione anti-SARS-COV-2. Per lo svolgimento di tali campagne il datore di lavoro si avvale del medico competente.

 

PICCOLE AZIENDE

Le aziende private con meno di 15 dipendenti possono sospendere e sostituire un lavoratore dipendente dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata (dovuta al mancato possesso di green pass valido). Il contratto di sostituzione potrà avere una durata massima di 10 giorni lavorativi e potrà essere rinnovato sempre per singoli periodi di dieci giorni lavorativi fino al termine dello stato di emergenza che attualmente è fissato per il 31/12/2021. Per il lavoratore sospeso viene comunque garantito il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

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GREEN PASS: DAL 15 OTTOBRE OBBLIGO ANCHE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO PRIVATI

sicurezza sul lavoro

Come si ottiene il green pass?

Il green pass si ottiene con una delle seguenti modalità:

  • Passati 14 giorni dopo la prima dose di vaccino.
  • Sottoponendosi a un tampone molecolare (validità della certificazione 72 ore), o antigenico (validità 48 ore), con esito negativo.
  • A completamento il ciclo vaccinale (prima e seconda dose)
  • Dopo essere guariti dal COVID-19 negli ultimi 6 mesi

Durata della certificazione verde in caso di contagio:

  • Se il lavoratore contrae il Sars-CoV-2 dopo la seconda dose di vaccino, l’aver contratto il virus vale come terza dose. In questo caso il green pass è valido dodici mesi.
  • Se ci si ammala di Covid «oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino» è rilasciato il green pass e «ha validità di dodici mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione».

Ma questa fattispecie non vale se, tra la prima dose e la malattia, non sono passate due settimane.

 

Green pass nel settore privato – A chi si applica

Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta il green pass, coloro che:

  • svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo nel settore privato
  • colf, baby sitter e badanti
  • titolari e dipendenti degli studi professionali – avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri – e tutti i titolari di partite Iva.
  • consulenti che accedono negli uffici e nelle aziende
  • Titolari e dipendenti di ristoranti, bar, palestre, piscine, circoli sportivi, negozi, farmacie, edicole, tabaccai etc.

Sia nel pubblico sia nel privato, non dovranno esibire il green pass tutti coloro che sono esentati dalla campagna vaccinale: lavoratori che per ragioni di salute non possano essere vaccinati.

 

Controlli

Per i dipendenti privati sono i datori di lavoro a dover garantire il rispetto delle prescrizioni.

Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione.

I datori di lavoro inoltre dovranno individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Per chi effettua prestazioni esterne il controllo spetta al proprio datore di lavoro.

 

Sanzioni

I lavoratori che comunica di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Il lavoratore che viola l’obbligo rischia la sanzione da 600 a 1.500 euro. I datori di lavoro che non dispongono controlli e verifiche rischiano una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione del Green Pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata del contratto del sostituto e non oltre dieci giorni.

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Partnership per test COVID-19

sicurezza sul lavoro

Eco consul sas è lieta di comunicare di aver stretto una partnership di collaborazione con la società Ambulatorio San Zenone

per l’effettuazione dei test sierologici ed eventuali tamponi ai lavoratori delle aziende che vorranno intraprendere il percorso per

l’individuazione e il monitoraggio del Sar-Cov-2.

I prelievi dei test verranno eseguiti direttamente presso l’azienda da personale dell’Ambulatorio e il tutto ovviamente a prezzi agevolati.

Per conoscere la proposta e per qualsiasi altra informazione, vi preghiamo di contattarci.

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Novità in vista per la prevenzione incendi negli Impianti trattamento rifiuti

sicurezza sul lavoro

A seguito di numerosi incidenti ed in particolare incendi successi in questi anni a Centri di Gestione dei Rifiuti, Il 16 ottobre 2019 scorso  i Vigili del fuoco hanno approvato la Regola tecnica verticale di prevenzione incendi per gli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti.

 La Regola tecnica verticale è stata approvata dal Comitato Centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco e  si applica a stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti combustibili, infiammabili o esplosivi in via esclusiva o a servizio dell’attività di produzione o trattamento, nonché ai centri di raccolta dei rifiuti.

 La “regola tecnica verticale” è quella normativa antincendio valida per una determinata attività soggetta a controlli di prevenzione incendi.

 La proposta di regola tecnica che viene normalmente approvata con decreto ministeriale, deve essere inviata  prima alla Commissione Ue ai sensi della direttiva 1535/2015/Ue affinché la Commissione verifichi che la regola non crei ostacoli alla libera circolazione delle merci o prestazione di servizi.

A seguito dell’approvazione della Commissione, Europea la regola tecnica potrà essere pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. La Regola  avrà effetti sul Codice di prevenzione incendi ex Dm 3 agosto 2015 e riguarderà tutti i centri di Gestione Rifiuti.

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Piacenza 2008/2017 addetti e lavoratori dipendenti i dati del Progetto SMILE

sicurezza sul lavoro

Anche se conoscere la realtà in cui si opera è fondamentale per le politiche di programmazione, non è sempre facile oggi inquadrare l’economia di un Comune di 15.000 abitanti ed è ancora più difficile se scendiamo sotto a questa soglia. Si deve porre la lente su una micro-scala che molto spesso non è sostenuta da dati di supporto. Le analisi sono in prevalenza macro o tuttalpiù di area se non di area vasta o di distretto.  Ovvio che le scelte di politica economica non si giocano nei singoli piccoli comuni. 

Crediamo sia fondamentale però, per chi in qualsiasi campo ha necessità di conoscenza per poter prendere decisioni, una discesa nel dettaglio, attraverso l’approfondimento di tutti gli indicatori possibili e disponibili. Questo per avere elementi di riferimento che illustrino in linea di massima le tendenze in cui si andranno ad inserire le proprie scelte. Perché comunque a livello provinciale, scelte di sviluppo sono state portate avanti e sia le realtà economiche che gli enti locali, sostenuti oppure no, hanno comunque indirizzato le loro economie. Il Piano territoriale di Coordinamento Provinciale ha dettato alcune linee. Forse non era lo strumento più idoneo per un raccordo tra scelte urbanistiche dei comuni e lo sviluppo del territorio. Sarebbero serviti strumenti oggi relativamente nuovi come ad esempio i Piani Strategici, che fossero in grado di coinvolgere una pluralità di soggetti pubblici e privati ed indirizzare risorse verso obiettivi e progetti condivisi. I tentativi sono stati troppo timidi e troppo poco lungimiranti.  

Esistono comunque alcuni studi che da alcuni anni stanno scavando nel dettaglio dei territori tra alcuni indicatori di tipo economico. Ad esempio “SMAIL “, il Sistema di Monitoraggio Annuale delle Imprese e del Lavoro in Emilia-Romagna di ERVET, Unioncamere e CLAS Group offre la fotografia aggiornata delle imprese e delle unità locali realmente attive in Emilia-Romagna sino al dettaglio comunale. È l’esito di complesse procedure statistiche che valorizzano i dati del Registro imprese (1)I dati SMAIL, aggiornati al giugno 2017 (la precedente versione era del giugno 2015), ci consente di fare una escursione tra i dati delle unità locali, dei dipendenti delle unità locali (2) e degli addetti complessivi delle unità locali (3). 

Il presente studio ragiona solo sui dati relativi alla Provincia piacentina   relativamente agli indicatori sopra richiamati. Non si sofferma su altri aspetti pur molto importanti come la qualità del lavoro, sull’orario part- time o a tempo indeterminato, sul tasso di pendolarismo verso altre provincie soprattutto lombarde. Così come, viene chiarito più avanti, il lavoro è propedeutico ad uno studio più complesso sulla sostenibilità ed il benessere delle due microeconomie più importanti dopo Piacenza: Fiorenzuola e Castel San Giovanni, ma che qui non è oggetto di analisi.

Allegati: piacenza-microecon-08-17-1

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