Dal 1°ottobre 2024, parte la patente per la sicurezza sui cantieri.
SICUREZZA SUL LAVORO: ARRIVA LA PATENTE A PUNTI PER LAVORARE NEI CANTIERI
Dal 1° ottobre 2024 per i soggetti che intendono operare nei cantieri edili sarà obbligatorio dotarsi della PATENTE A PUNTI. Questo nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi è stato introdotto (in seguito all’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legge relativo a disposizioni urgenti finalizzate a garantire l’attuazione del PNRR) con il fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro irregolare e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
COME SI OTTIENE:
La patente a punti per la sicurezza sui cantieri sarà rilasciata in formato digitale dalla sede territoriale competente dell’ Ispettorato del Lavoro.
Per ottenerla, il legale rappresentante dell’impresa o il lavoratore autonomo devono essere in possesso di:
iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato
adempimento degli obblighi formativi come previsto dal D.Lgs 81/08 per datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori dell’impresa e lavoratori autonomi
DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità
DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)
DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale)
COME FUNZIONA:
La patente viene rilasciata con 30 crediti iniziali. Per poter operare nei cantieri temporanei o mobili, il punteggio non può essere inferiore a 15 crediti.
I punti verranno decurtati nei seguenti casi:
– 10 PUNTI in caso di accertamento delle violazioni di cui all’ALLEGATO I del D.Lgs. 81/08
– 7 PUNTI in caso di accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’ALLEGATO XI del D.Lgs 81/08
– 5 PUNTI in caso di provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 3, comma 3 e seguenti, del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 in materia di lavoro irregolare: trattasi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato.
In caso di infortunio sul lavoro verranno decurtati
– 20 punti in caso di incidente mortale
– 15 punti in caso di incidente che determina un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale
– 10 punti in caso di infortunio che comporta inabilità temporanea assoluta per più di 40 giorni
Inoltre, in caso di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’Ispettorato può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi.
COME RECUPERARE I PUNTI DECURTATI:
I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti, dei corsi di cui all’articolo 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
I crediti riacquistati non possono superare complessivamente il numero di 15. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti, previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti.
SANZIONI:
Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti. L’attività in cantieri temporanei o mobili da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000 e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici per un periodo di sei mesi.
CHI È ESONERARTO:
Non sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
ECO CONSUL SAS
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