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Acqua potabile più sicura, Bruxelles propone la revisione della normativa europea

sicurezza ambientale

Presentata proposta legislativa per migliorare la qualità e l’accesso all’acqua potabile e le informazioni ai cittadini 

Il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compresa l’acqua, è uno dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali approvato all’unanimità dai capi di Stato o di governo al vertice di Göteborg.La proposta legislativa presentata ieri dalla Commissione europea si propone di garantire questo diritto, fornendo così una risposta all’iniziativa “Right2Water” – la prima delle iniziative dei cittadini europei conclusasi con successo – che ha raccolto 1,6 milioni di firme a sostegno di un migliore accesso all’acqua potabile per tutti i cittadini europei. Inoltre, per permettere ai consumatori di disporre di maggiori strumenti, la proposta assicura che i fornitori comunichino loro informazioni più chiare sul consumo idrico, sulla struttura dei costi e sul prezzo al litro per consentire un confronto con il prezzo dell’acqua in bottiglia. In questo modo essa contribuisce sia all’obiettivo ambientale di ridurre l’uso superfluo della plastica e limitare l’impronta di carbonio dell’UE, sia a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Le nuove norme obbligheranno gli Stati membri a migliorare l’accesso all’acqua potabile per tutti i cittadini e in particolare per i gruppi più vulnerabili e marginali che, attualmente, hanno difficoltà ad accedervi. In pratica, ciò significa creare attrezzature per l’accesso all’acqua potabile in spazi pubblici, lanciare campagne per informare i cittadini circa la qualità dell’acqua a loro accessibile e incoraggiare le amministrazioni e gli edifici pubblici a fornire accesso all’acqua potabile.

Un altro importante cambiamento nella legislazione consentirà al pubblico di accedere — anche online — con facilità e semplicità a informazioni circa la qualità e l’approvvigionamento di acqua potabile nella zona in cui vivono, aumentandone la fiducia nei confronti dell’acqua di rubinetto. In base alle stime, le nuove misure dovrebbero ridurre i potenziali rischi per la salute connessi all’acqua potabile dal 4% a meno dell’1%.

Ridurre il consumo di acqua in bottiglia può inoltre aiutare le famiglie in Europa a risparmiare più di 600 milioni di euro l’anno. Grazie a una maggiore fiducia nell’acqua di rubinetto, i cittadini possono contribuire a ridurre i rifiuti di plastica provenienti dalle acque in bottiglia, compresi i rifiuti marini. Le bottiglie di plastica sono uno dei più comuni prodotti in plastica monouso rinvenuti sulle spiagge europee. Con l’aggiornamento della direttiva sull’acqua potabile, la Commissione aggiunge un importante tassello sul piano legislativo al percorso verso l’attuazione della strategia dell’UE sulla plastica, presentata il 16 gennaio 2018.

Una migliore gestione dell’acqua potabile da parte degli Stati membri scongiurerà perdite d’acqua evitabili e contribuirà a diminuire l’impronta di CO2. La proposta apporterà quindi un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi 2030 di sviluppo sostenibile (obiettivo 6) e degli obiettivi dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Il nuovo approccio alla sicurezza basato sul rischio contribuirà allo svolgimento di controlli di sicurezza più mirati nei casi in cui i rischi siano più elevati.

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MUD 2018: Entro il 30 aprile

sicurezza ambientale

E’ stato approvato con D.P.C.M. del 28 dicembre 2017 il nuovo modello ministeriale per la dichiarazione MUD da presentarsi entro il 30 aprile 2018.

Il MUD, la dichiarazione annuale sui rifiuti prodotti e gestiti dalle aziende nel 2017, deve obbligatoriamente essere presentato alla CCIAA  entro la consueta scadenza del 30 aprile prossimo.

Il decreto è comprensivo di istruzioni per la compilazione e di modulistica da utilizzarsi.

Le sezioni di cui è composta la modulistica del “nuovo” MUD sono:

  • Comunicazione Rifiuti
  • Comunicazione Veicoli Fuori Uso
  • Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
  • Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
  • Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Per un servizio sempre più accurato e preciso, Invitiamo tutte le aziende a farci pervenire i dati necessari per la compilazione del MUD 2018 entro il 28 febbraio prossimo.

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Obbligatoria l’iscrizione all’Albo anche per il trasporto dei propri rifiuti.

sicurezza ambientale

Il Trasporto dei propri rifiuti non pericolosi richiede l’Iscrizione all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali. Un problema frequentemente sollevato dalle aziende trova così una soluzione. Con la sentenza n. 2290, del 19 gennaio 2018, la Cassazione Penale ha finalmente chiarito il fatto che  coloro che trasportano, anche in modo occasionale, i propri rifiuti non pericolosi è obbligato ad iscriversi all’Albo Gestori (Categoria 2bis), anche per un singolo trasporto.

Nella sentenza si fa riferimento anche alla procedura semplificata di iscrizione, come definita dal comma 8 dell’art. 212 del D. L. vo 152/2006 relativamente ai produttori inziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di gestione e raccolta dei propri rifiuti, e ai produttori di rifiuti pericolosi che la effettuano in quantità non eccedenti 30 kg o 30 litri al giorno.

Anche tali soggetti sono obbligati, infatti, all’iscrizione, che avviene, in questo caso, mediante la presentazione di una comunicazione alla sezione provinciale o regionale dell’Albo territorialmente competente, che rilascia il provvedimento entro 30 giorni.

La mancata iscrizione, o comunicazione di cui sopra, rende il trasporto abusivo, e sanzionato, in quanto tale, come attività di gestione illecita di rifiuti (art. 256 del D. L .vo 152/2006).

Il singolo trasporto anche occasionale senza iscrizione o comunicazione all’Albo è reato: come precisa la Corte,  “si consuma in occasione di ogni singolo trasporto effettuato da soggetto non autorizzato”, mentre se continuato e organizzato integra, invece, la fattispecie ben più grave di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260).

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