Tag: Sicurezza Ambientale
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La gestione dei rifiuti in Emilia Romagna
- Autore articolo Di admin
- Data dell'articolo 08/05/2018
Appuntamento fisso da più di un decennio, anche quest’anno il report “La gestione dei rifiuti in Emilia-Romagna” ricostruisce lo stato dell’arte della gestione di rifiuti urbani e speciali nella Regione Emilia-Romagna.
I dati contenuti nel rapporto sono quelli relativi all´anno 2016 per i rifiuti urbani e all´anno 2015 per i rifiuti speciali. La base conoscitiva è garantita da un sistema informativo.
In leggero aumento la produzione dei rifiuti urbani in Emilia-Romagna: nel 2016 ne sono stati prodotti oltre 2.900.000 tonnellate, ovvero l’1,1% in più rispetto al 2015.
Nel 2016 la raccolta differenziata ha interessato il 61,8% dei rifiuti urbani raccolti, confermando il trend positivo degli ultimi anni. Più di un terzo della popolazione risiede in Comuni con un tasso di raccolta differenziata superiore al 65%.
A fronte di una produzione complessiva sostanzialmente stabile, sono calati di circa il 3% i rifiuti indifferenziati residui e lo smaltimento in discarica di rifiuti urbani ha registrato un’ulteriore flessione: dall’8,5% del 2015 si è passati al 4,7% del 2016, un dato che colloca la regione ben al di sotto della soglia del 10% prevista come obiettivo al 2035 nel nuovo pacchetto europeo di misure sull’economia circolare.
Sul fronte dei rifiuti speciali i dati più recenti disponibili, relativi al 2015, evidenziano un lieve calo (-5%) della produzione. La forma di gestione prevalente si conferma il recupero di materia, che riguarda oltre il 70% del totale gestito.
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ENTRO IL 30 APRILE SCADENZA DEL MUD (MODELLO DICHIARAZIONE UNICA AMBIENTALE)
- Autore articolo Di admin
- Data dell'articolo 13/04/2018
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Il Decreto del Presidente del Consiglio del 28 dicembre 2017 contiene la definizione dei soggetti interessati che sono così individuati:
- Comunicazione Rifiuti
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).
Si ricorda inoltre che sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD, in base alla Legge 28 dicembre 2015, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02.
- Comunicazione Veicoli Fuori Uso
- Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
- Comunicazione Imballaggi
- Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c).
- Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014.
- Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
- soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.
- Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
- produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.
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Entro il 30 aprile la nomina l’energy manager
- Autore articolo Di admin
- Data dell'articolo 12/04/2018
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Acqua potabile più sicura, Bruxelles propone la revisione della normativa europea
- Autore articolo Di admin
- Data dell'articolo 07/02/2018
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Presentata proposta legislativa per migliorare la qualità e l’accesso all’acqua potabile e le informazioni ai cittadini
Il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compresa l’acqua, è uno dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali approvato all’unanimità dai capi di Stato o di governo al vertice di Göteborg.La proposta legislativa presentata ieri dalla Commissione europea si propone di garantire questo diritto, fornendo così una risposta all’iniziativa “Right2Water” – la prima delle iniziative dei cittadini europei conclusasi con successo – che ha raccolto 1,6 milioni di firme a sostegno di un migliore accesso all’acqua potabile per tutti i cittadini europei. Inoltre, per permettere ai consumatori di disporre di maggiori strumenti, la proposta assicura che i fornitori comunichino loro informazioni più chiare sul consumo idrico, sulla struttura dei costi e sul prezzo al litro per consentire un confronto con il prezzo dell’acqua in bottiglia. In questo modo essa contribuisce sia all’obiettivo ambientale di ridurre l’uso superfluo della plastica e limitare l’impronta di carbonio dell’UE, sia a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Le nuove norme obbligheranno gli Stati membri a migliorare l’accesso all’acqua potabile per tutti i cittadini e in particolare per i gruppi più vulnerabili e marginali che, attualmente, hanno difficoltà ad accedervi. In pratica, ciò significa creare attrezzature per l’accesso all’acqua potabile in spazi pubblici, lanciare campagne per informare i cittadini circa la qualità dell’acqua a loro accessibile e incoraggiare le amministrazioni e gli edifici pubblici a fornire accesso all’acqua potabile.
Un altro importante cambiamento nella legislazione consentirà al pubblico di accedere — anche online — con facilità e semplicità a informazioni circa la qualità e l’approvvigionamento di acqua potabile nella zona in cui vivono, aumentandone la fiducia nei confronti dell’acqua di rubinetto. In base alle stime, le nuove misure dovrebbero ridurre i potenziali rischi per la salute connessi all’acqua potabile dal 4% a meno dell’1%.
Ridurre il consumo di acqua in bottiglia può inoltre aiutare le famiglie in Europa a risparmiare più di 600 milioni di euro l’anno. Grazie a una maggiore fiducia nell’acqua di rubinetto, i cittadini possono contribuire a ridurre i rifiuti di plastica provenienti dalle acque in bottiglia, compresi i rifiuti marini. Le bottiglie di plastica sono uno dei più comuni prodotti in plastica monouso rinvenuti sulle spiagge europee. Con l’aggiornamento della direttiva sull’acqua potabile, la Commissione aggiunge un importante tassello sul piano legislativo al percorso verso l’attuazione della strategia dell’UE sulla plastica, presentata il 16 gennaio 2018.
Una migliore gestione dell’acqua potabile da parte degli Stati membri scongiurerà perdite d’acqua evitabili e contribuirà a diminuire l’impronta di CO2. La proposta apporterà quindi un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi 2030 di sviluppo sostenibile (obiettivo 6) e degli obiettivi dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Il nuovo approccio alla sicurezza basato sul rischio contribuirà allo svolgimento di controlli di sicurezza più mirati nei casi in cui i rischi siano più elevati.
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E’ stato approvato con D.P.C.M. del 28 dicembre 2017 il nuovo modello ministeriale per la dichiarazione MUD da presentarsi entro il 30 aprile 2018.
Il MUD, la dichiarazione annuale sui rifiuti prodotti e gestiti dalle aziende nel 2017, deve obbligatoriamente essere presentato alla CCIAA entro la consueta scadenza del 30 aprile prossimo.
Il decreto è comprensivo di istruzioni per la compilazione e di modulistica da utilizzarsi.
Le sezioni di cui è composta la modulistica del “nuovo” MUD sono:
- Comunicazione Rifiuti
- Comunicazione Veicoli Fuori Uso
- Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
- Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
Per un servizio sempre più accurato e preciso, Invitiamo tutte le aziende a farci pervenire i dati necessari per la compilazione del MUD 2018 entro il 28 febbraio prossimo.
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Obbligatoria l’iscrizione all’Albo anche per il trasporto dei propri rifiuti.
- Autore articolo Di admin
- Data dell'articolo 07/02/2018
Il Trasporto dei propri rifiuti non pericolosi richiede l’Iscrizione all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali. Un problema frequentemente sollevato dalle aziende trova così una soluzione. Con la sentenza n. 2290, del 19 gennaio 2018, la Cassazione Penale ha finalmente chiarito il fatto che coloro che trasportano, anche in modo occasionale, i propri rifiuti non pericolosi è obbligato ad iscriversi all’Albo Gestori (Categoria 2bis), anche per un singolo trasporto.
Nella sentenza si fa riferimento anche alla procedura semplificata di iscrizione, come definita dal comma 8 dell’art. 212 del D. L. vo 152/2006 relativamente ai produttori inziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di gestione e raccolta dei propri rifiuti, e ai produttori di rifiuti pericolosi che la effettuano in quantità non eccedenti 30 kg o 30 litri al giorno.
Anche tali soggetti sono obbligati, infatti, all’iscrizione, che avviene, in questo caso, mediante la presentazione di una comunicazione alla sezione provinciale o regionale dell’Albo territorialmente competente, che rilascia il provvedimento entro 30 giorni.
La mancata iscrizione, o comunicazione di cui sopra, rende il trasporto abusivo, e sanzionato, in quanto tale, come attività di gestione illecita di rifiuti (art. 256 del D. L .vo 152/2006).
Il singolo trasporto anche occasionale senza iscrizione o comunicazione all’Albo è reato: come precisa la Corte, “si consuma in occasione di ogni singolo trasporto effettuato da soggetto non autorizzato”, mentre se continuato e organizzato integra, invece, la fattispecie ben più grave di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260).