
Il Trasporto dei propri rifiuti non pericolosi richiede l’Iscrizione all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali. Un problema frequentemente sollevato dalle aziende trova così una soluzione. Con la sentenza n. 2290, del 19 gennaio 2018, la Cassazione Penale ha finalmente chiarito il fatto che coloro che trasportano, anche in modo occasionale, i propri rifiuti non pericolosi è obbligato ad iscriversi all’Albo Gestori (Categoria 2bis), anche per un singolo trasporto.
Nella sentenza si fa riferimento anche alla procedura semplificata di iscrizione, come definita dal comma 8 dell’art. 212 del D. L. vo 152/2006 relativamente ai produttori inziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di gestione e raccolta dei propri rifiuti, e ai produttori di rifiuti pericolosi che la effettuano in quantità non eccedenti 30 kg o 30 litri al giorno.
Anche tali soggetti sono obbligati, infatti, all’iscrizione, che avviene, in questo caso, mediante la presentazione di una comunicazione alla sezione provinciale o regionale dell’Albo territorialmente competente, che rilascia il provvedimento entro 30 giorni.
La mancata iscrizione, o comunicazione di cui sopra, rende il trasporto abusivo, e sanzionato, in quanto tale, come attività di gestione illecita di rifiuti (art. 256 del D. L .vo 152/2006).
Il singolo trasporto anche occasionale senza iscrizione o comunicazione all’Albo è reato: come precisa la Corte, “si consuma in occasione di ogni singolo trasporto effettuato da soggetto non autorizzato”, mentre se continuato e organizzato integra, invece, la fattispecie ben più grave di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260).