
RSPP : gennaio /febbraio/marzo 2019
Corso A – 15-17-22-24/01/2019
formazione rspp basso rischio (A -n. 4 giornate -16 ore)
Corso B – 5-7-12-14/02
medio rischio (+ 4 giornate (16 ore A + 16 ore B = 32 ore)
Corso C – 19-21-26/02 e 07/03
alto rischio (+ 4 giornate ( 16 ore A + 16 ore B + 16 ore C= 48 ore)
I corsi A,B,C saranno serali (salvo variazioni) con rinfresco
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28-29-30/01/2019 aggiornamento rspp basso, medio e alto rischio
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Antincendio : febbraio 2019:
25/02 aggiornamento antincendio (basso rischio 2 ore e medio rischio 5 ore)
27-28/02 formazione antincendio (basso rischio 4 ore e medio rischio 8 ore)
Gli Scarti di origine animale sono rifiuti?
La Sez. III della Cassazione Penale con Sentenza n. 51004 del 9 novembre 2018 (UP 15 giu 2018) ha stabilito che “Gli scarti di origine animale sono sottratti all’applicazione della normativa in materia di rifiuti, e soggetti esclusivamente al Regolamento CE n. 1774/2002, solo se qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell’art. 183, comma primo, lett. n), d. lgs. n. 152 del 2006; diversamente, in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, restano soggetti alla disciplina generale sui rifiuti
Omissis
“La Corte di appello, infatti, ha correttamente ribadito che gli scarti di origine animale sono sottratti all’applicazione della normativa in materia di rifiuti, e soggetti esclusivamente al Regolamento CE n. 1774/2002, solo se qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell’art. 183, comma primo, lett. n), d. lgs. n. 152 del 2006; diversamente, in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, restano soggetti alla disciplina generale sui rifiuti (tra le altre, Sez. 3, n. 2710 del 15/12/2011, Lombardo, Rv. 251900; Sez. 3, n. 12844 del 5/2/2009, De Angelis, Rv. 243114). Orbene, in assenza di qualsivoglia elemento che giustifichi l’applicazione dell’art. 183 richiamato in tema di sottoprodotti, non individuabile neppure nel presente ricorso, ecco dunque che non appare censurabile la decisione del Giudice di appello che ha qualificato detti scarti come rifiuti, atteso il loro pacifico abbandono sul fondo agricolo di cui sopra”.
La CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. FERIALE il 12/08/2016 si era di recente espressa con la Sentenza n.34874
Omissis
“Allo stesso modo, del tutto privo di pregio è il richiamo alla disciplina in tema di s.o.a., atteso che, per costante giurisprudenza di questa Corte, gli scarti di origine animale sono sottratti all’applicazione della normativa in materia di rifiuti ed esclusivamente soggetti al Regolamento CE n. 1774/2002 solo se sono effettivamente qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell’art. 183, comma primo, lett. n), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; diversamente, in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento come nel caso in esame restano soggetti alla disciplina sui rifiuti dettata da tale ultimo decreto, atteso che le disposizioni del Regolamento CE n. 1774/2002 regolano esclusivamente i profili sanitari e di polizia veterinaria, rimanendo esclusi i profili di gestione per i quali permane l’operatività della disciplina generale (da ultimo, v. Sez. 3, n. 2710 del 15/12/2011 dep. 23/01/2012, Lombardo, Rv. 251900). Quanto all’attribuzione della responsabilità al ricorrente, infine, il giudice motiva le ragioni della riferibilità soggettiva del fatto al Servodìo, avendo chiarito che il proprietario del terreni fosse detenuto al momento del fatto e che, pertanto, logicamente ad occuparsi della “gestione” degli animali era il ricorrente (e, conseguentemente, a questi deve ascriversi l’abusiva gestione dei reflui), donde le doglianze del ricorrente medesimo appaiono sul punto puramente contestative.”
Anche se conoscere la realtà in cui si opera è fondamentale per le politiche di programmazione, non è sempre facile oggi inquadrare l’economia di un Comune di 15.000 abitanti ed è ancora più difficile se scendiamo sotto a questa soglia. Si deve porre la lente su una micro-scala che molto spesso non è sostenuta da dati di supporto. Le analisi sono in prevalenza macro o tuttalpiù di area se non di area vasta o di distretto. Ovvio che le scelte di politica economica non si giocano nei singoli piccoli comuni.
Crediamo sia fondamentale però, per chi in qualsiasi campo ha necessità di conoscenza per poter prendere decisioni, una discesa nel dettaglio, attraverso l’approfondimento di tutti gli indicatori possibili e disponibili. Questo per avere elementi di riferimento che illustrino in linea di massima le tendenze in cui si andranno ad inserire le proprie scelte. Perché comunque a livello provinciale, scelte di sviluppo sono state portate avanti e sia le realtà economiche che gli enti locali, sostenuti oppure no, hanno comunque indirizzato le loro economie. Il Piano territoriale di Coordinamento Provinciale ha dettato alcune linee. Forse non era lo strumento più idoneo per un raccordo tra scelte urbanistiche dei comuni e lo sviluppo del territorio. Sarebbero serviti strumenti oggi relativamente nuovi come ad esempio i Piani Strategici, che fossero in grado di coinvolgere una pluralità di soggetti pubblici e privati ed indirizzare risorse verso obiettivi e progetti condivisi. I tentativi sono stati troppo timidi e troppo poco lungimiranti.
Esistono comunque alcuni studi che da alcuni anni stanno scavando nel dettaglio dei territori tra alcuni indicatori di tipo economico. Ad esempio “SMAIL “, il Sistema di Monitoraggio Annuale delle Imprese e del Lavoro in Emilia-Romagna di ERVET, Unioncamere e CLAS Group offre la fotografia aggiornata delle imprese e delle unità locali realmente attive in Emilia-Romagna sino al dettaglio comunale. È l’esito di complesse procedure statistiche che valorizzano i dati del Registro imprese (1)I dati SMAIL, aggiornati al giugno 2017 (la precedente versione era del giugno 2015), ci consente di fare una escursione tra i dati delle unità locali, dei dipendenti delle unità locali (2) e degli addetti complessivi delle unità locali (3).
Il presente studio ragiona solo sui dati relativi alla Provincia piacentina relativamente agli indicatori sopra richiamati. Non si sofferma su altri aspetti pur molto importanti come la qualità del lavoro, sull’orario part- time o a tempo indeterminato, sul tasso di pendolarismo verso altre provincie soprattutto lombarde. Così come, viene chiarito più avanti, il lavoro è propedeutico ad uno studio più complesso sulla sostenibilità ed il benessere delle due microeconomie più importanti dopo Piacenza: Fiorenzuola e Castel San Giovanni, ma che qui non è oggetto di analisi.
Allegati: piacenza-microecon-08-17-1
Ad un anno di distanza (28 luglio 2017) dall’emanazione della Direttiva del ministero dell’interno sui Modelli Organizzativi per garantire alti Livelli di Sicurezza nelle manifestazioni pubbliche, il Ministero è ritornato, il 18 luglio scorso con una nuova Direttiva che rivisita le precedenti linee d’indirizzo.
Viene specificato, nella Direttiva del 18 luglio 2018 che le pubbliche manifestazioni che implicano la richiesta di autorizzazioni, queste devono essere inviate al Comune (Per quanto ci riguarda SUAPER) con congruo anticipo e con a corredo dell’istanza tutta la documentazione necessaria comprese le misure di sicurezza che si intendono adottare.
Ove sono previsti anche eventi di Pubblico spettacolo il Comune acquisirà il parere della Commissione Comunale o Provinciale di Pubblico Spettacolo.
Il Comune rilascerà direttamente il provvedimento autorizzativo con le eventuali prescrizioni relative alle misure di sicurezza da adottare. Le tipologie di eventi più complesse implicano l’informazione ( e riteniamo il confronto) della Prefettura.
Le nuove linee guida relativamente alla mitigazione del rischio si riferiscono in particolare al DM 19.08.1996 Approvazione della regola tecnica per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo ed al DM 18.03.1996 Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi.
Le principali novità nel Modello riguardano :
Suddivisione della zona in settori: è richiesta solo oltre le 10.000 persone
Estintori: Si dovrà provvedere ad un congruo numero di estintori portatili di adeguata capacità estinguente collocati in posizioni controllate. Potranno essere integrati con estintori carrellati da posizionare nell’area palco.
Gestione dell’emergenza- Comunicazione con il pubblico : Dovrà essere prevista la possibilità di comunicazione al pubblico degli elementi salienti del Piano di Gestione dell’emergenza prima, durante e alla fine della manifestazione. In particolare attraverso messaggi, dovranno essere fornite preventive informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l’evento e sulle figure incaricate di gestire l’emergenza.
Security point: si dovrà prevedere in loco un centro di coordinamento per la sicurezza che consenta la comunicazione tra Enti e organizzazione.
Relativamente al Piano di Emergenza ed evacuazione , che si dovrà redigere, non vengono riproposte le tabelle di valutazione riferite alla Precedente Direttiva del 2017 mutuata e modificata dall’Accordo Ministero della Salute ,Regioni e Province Autonome. Si introduce il punto 7 della Direttiva 2018 specificando che si dovrà provvedere alla pianificazione delle procedure da adottare in caso d’emergenza “tenendo conto del sito e del tipo di evento”. I possibili scenari incidentali saranno classificati per livelli nell’ambito dei quali dovrà essere individuata la competenza in materia d’intervento.
In allegato Modello di Piano di Gestione dell’Emergenza della ventunesima edizione della Manifestazione internazionale di Ciclismo su Pista – 6 giorni delle Rose – Fiorenzuola d’Arda (PC) Velodromo Attilio Pavesi dal 4 al 9 luglio 2018.
Allegati: 6-giorni-2018-gestione-emergenza
“ I campioni di acqua prelevati il 19 giugno dall’Ausl in una struttura residenziale per anziani a Piacenza hanno evidenziato una “contaminazione importante del batterio legionella pneumophila sierogruppo 1 di tutti i punti dell’impianto idro-sanitario campionati”. In seguito alla nota dell’Ausl, il Comune di Piacenza ha ordinato la sospensione immediata dell’attività della struttura con il trasferimento degli ospiti in strutture con parametri assistenziali non inferiori fino all’attuazione da parte del gestore di idonei interventi atti ad eliminare la contaminazione dell’impianto idro sanitario da parte di legionella pneumophila.”
Questa notizia apparsa sul quotidiano locale di Piacenza nel giugno scorso mette in evidenza come, nei confronti del batterio della legionella , sia necessario non abbassare la guardia.
Le Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi approvate dalla Conferenza Stato-Regioni, il 7 maggio 2015, indicano l’obbligp da parte delle strutture considerate a rischio di procedere alla valutazione del rischio da Legionella e di predisporre il relativo documento di autocontrollo.
Il 19 giugno 2017 sono state pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna le Lenee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi approvate con Deliberazione della Giunta Regionale del 12 giugno 2017 n.828 in recepimento dell’Accordo Stato Regioni sopra richiamato.
Le strutture considerate a rischio sono quelle nelle quali risultano presenti impianti che comportano un moderato riscaldamento dell’acqua e la sua nebulizzazione (docce, aerosol, idromassaggi, sistemi importanti di condizionamento, saune, piscine, ecc.) o la presenza di utenti con sistema immunitario deficitario o alterato . Le linee guida Regionali identificano alcune tipologie di strutture : Turistico-Recettive, Stabilimenti Termali, Strutture Sanitarie , Strutture ove si erogano procedure assistenziali.
Ad esempio sono sicuramente interessati : alberghi, hotel, pensioni, rifugi, campeggi, bed & breakfast, affittacamere, agriturismi, piscine, palestre, stabilimenti termali, spa e wellness, Strutture socio sanitarie, Socio assistenziali, Hospice .
Allegati: legionella-linee-guida-stato-regioni