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Regione Emilia Romagna : Etichettatura alimentare 2019

sicurezza alimentare

La Regione Emilia Romagna ha distribuito nel settembre scorso “Etichetta alimentare. Guida pratica alla lettura per fare scelte sane e consapevoli” ,  uno “speciale” realizzato  Servizio Sanitario  in collaborazione con Coldiretti Emilia Romagna. 

E’ una guida veloce, intuitiva, con testi semplici e diretti per spiegare ogni componente che si trova nell’etichetta alimentare, adatto ai consumatori di tutte le età.

Si inizia da “Cos’è l’etichetta?”, un’infografica che riproduce il prodotto alimentare e sotto una definizione breve e immediata, per poi proseguire con la risposta a tre quesiti: “Perché è importante” “Cosa dice la legge” “Per saperne di più”.

Attraverso il “Per saperne di più” sarà possibile, nella versione cartacea, scansionare il QR- code della dispensa per leggere gli approfondimenti (legislativi) dal proprio smartphone;

Scaricate qui la guida o dal sito

 https://www.alimenti-salute.it/etichettatura-alimetare-guida-pratica-alla-lettura

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Novità in vista per la prevenzione incendi negli Impianti trattamento rifiuti

sicurezza sul lavoro

A seguito di numerosi incidenti ed in particolare incendi successi in questi anni a Centri di Gestione dei Rifiuti, Il 16 ottobre 2019 scorso  i Vigili del fuoco hanno approvato la Regola tecnica verticale di prevenzione incendi per gli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti.

 La Regola tecnica verticale è stata approvata dal Comitato Centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco e  si applica a stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti combustibili, infiammabili o esplosivi in via esclusiva o a servizio dell’attività di produzione o trattamento, nonché ai centri di raccolta dei rifiuti.

 La “regola tecnica verticale” è quella normativa antincendio valida per una determinata attività soggetta a controlli di prevenzione incendi.

 La proposta di regola tecnica che viene normalmente approvata con decreto ministeriale, deve essere inviata  prima alla Commissione Ue ai sensi della direttiva 1535/2015/Ue affinché la Commissione verifichi che la regola non crei ostacoli alla libera circolazione delle merci o prestazione di servizi.

A seguito dell’approvazione della Commissione, Europea la regola tecnica potrà essere pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. La Regola  avrà effetti sul Codice di prevenzione incendi ex Dm 3 agosto 2015 e riguarderà tutti i centri di Gestione Rifiuti.

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I PRIMI CORSI DEL 2019

formazione

RSPP : gennaio /febbraio/marzo 2019

Corso A – 15-17-22-24/01/2019

formazione rspp basso rischio (A -n. 4 giornate -16 ore)

Corso B – 5-7-12-14/02

medio rischio (+ 4 giornate (16 ore A + 16 ore B = 32 ore)

Corso C – 19-21-26/02 e 07/03 

alto rischio (+ 4 giornate ( 16 ore A + 16 ore + 16 ore C= 48 ore) 

I corsi A,B,C saranno serali (salvo variazioni) con rinfresco

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28-29-30/01/2019 aggiornamento rspp basso, medio e alto rischio

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Antincendio : febbraio 2019:

25/02 aggiornamento antincendio (basso rischio 2 ore e medio rischio 5 ore)

27-28/02  formazione antincendio (basso rischio 4 ore e medio rischio 8 ore)

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Gli scarti di origine animale sono rifiuti?

sicurezza alimentare

Gli  Scarti di origine animale sono rifiuti?

La Sez. III della Cassazione Penale con Sentenza  n. 51004 del 9 novembre 2018 (UP 15 giu 2018) ha stabilito che “Gli scarti di origine animale sono sottratti all’applicazione della normativa in materia di rifiuti, e soggetti esclusivamente al Regolamento CE n. 1774/2002, solo se qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell’art. 183, comma primo, lett. n), d. lgs. n. 152 del 2006; diversamente, in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, restano soggetti alla disciplina generale sui rifiuti

Omissis

“La Corte di appello, infatti, ha correttamente ribadito che gli scarti di origine animale sono sottratti all’applicazione della normativa in materia di rifiuti, e soggetti esclusivamente al Regolamento CE n. 1774/2002, solo se qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell’art. 183, comma primo, lett. n), d. lgs. n. 152 del 2006; diversamente, in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, restano soggetti alla disciplina generale sui rifiuti (tra le altre, Sez. 3, n. 2710 del 15/12/2011, Lombardo, Rv. 251900; Sez. 3, n. 12844 del 5/2/2009, De Angelis, Rv. 243114). Orbene, in assenza di qualsivoglia elemento che giustifichi l’applicazione dell’art. 183 richiamato in tema di sottoprodotti, non individuabile neppure nel presente ricorso, ecco dunque che non appare censurabile la decisione del Giudice di appello che ha qualificato detti scarti come rifiuti, atteso il loro pacifico abbandono sul fondo agricolo di cui sopra”.

La CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. FERIALE il 12/08/2016 si era di recente espressa con la Sentenza n.34874

Omissis

“Allo stesso modo, del tutto privo di pregio è il richiamo alla disciplina in tema di s.o.a., atteso che, per costante giurisprudenza di questa Corte, gli scarti di origine animale sono sottratti all’applicazione della normativa in materia di rifiuti ed esclusivamente soggetti al Regolamento CE n. 1774/2002 solo se sono effettivamente qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell’art. 183, comma primo, lett. n), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; diversamente, in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento ­ come nel caso in esame ­ restano soggetti alla disciplina sui rifiuti dettata da tale ultimo decreto, atteso che le disposizioni del Regolamento CE n. 1774/2002 regolano esclusivamente i profili sanitari e di polizia veterinaria, rimanendo esclusi i profili di gestione per i quali permane l’operatività della disciplina generale (da ultimo, v. Sez. 3, n. 2710 del 15/12/2011 ­ dep. 23/01/2012, Lombardo, Rv. 251900). Quanto all’attribuzione della responsabilità al ricorrente, infine, il giudice motiva le ragioni della riferibilità soggettiva del fatto al Servodìo, avendo chiarito che il proprietario del terreni fosse detenuto al momento del fatto e che, pertanto, logicamente ad occuparsi della “gestione” degli animali era il ricorrente (e, conseguentemente, a questi deve ascriversi l’abusiva gestione dei reflui), donde le doglianze del ricorrente medesimo appaiono sul punto puramente contestative.”

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