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Sfalci da manutenzione del verde: non più sottoprodotti

Sfalci da manutenzione e potature: non sono sottoprodotti, ma rifiuti da smaltire correttamente.

17 Maggio 2024 – La gestione dei residui derivanti dalla manutenzione del verde, sia pubblico che privato, ha subito un importante chiarimento da parte della Commissione Europea, circa gli sfalci da manutenzione, in risposta a un quesito posto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

La questione centrale riguardava la possibilità di classificare questi scarti come sottoprodotti, escludendoli così dalla disciplina sui rifiuti. La risposta della Commissione è stata netta: gli sfalci  da manutenzione e le potature non possono essere considerati sottoprodotti.

Perché gli sfalci non sono sottoprodotti?

La Direttiva Europea 2008/98/CE sui rifiuti definisce un rifiuto come “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”. I residui della manutenzione del verde rientrano chiaramente in questa definizione, non essendo destinati ad alcun ulteriore utilizzo.

Inoltre, l’articolo 5 della stessa direttiva stabilisce le condizioni per qualificare una sostanza come sottoprodotto. Tra queste, è fondamentale che la sostanza derivi da un “processo di produzione”. La Commissione Europea ha chiarito che l’attività di manutenzione del verde non può essere considerata un processo produttivo in quanto il suo scopo è la cura e la conservazione delle aree verdi, non la fabbricazione di un prodotto.

Quali sono le conseguenze per gli sfalci da manutenzione?

La precisazione della Commissione Europea ha importanti conseguenze per la gestione di questi rifiuti. In particolare:

  • Non è possibile smaltirli liberamente in natura o conferirli in discariche non autorizzate.
  • Devono essere conferiti a impianti di trattamento regolarmente autorizzati.
  • Il loro smaltimento è soggetto ai controlli previsti dalla normativa sui rifiuti.

Cosa fare con gli scarti degli sfalci della manutenzione del verde?

Esistono diverse soluzioni per il corretto smaltimento degli scarti di manutenzione del verde, tra cui:

  • Compostaggio: Gli scarti possono essere trasformati in compost, un fertilizzante naturale utile per l’agricoltura e il giardinaggio.
  • Pacciamatura: I residui triturati possono essere utilizzati come pacciamatura per le aiuole, aiutando a trattenere l’umidità nel terreno e a ridurre la crescita delle erbacce.
  • Biogas: In alcuni casi, gli scarti di manutenzione del verde possono essere utilizzati per la produzione di biogas, una fonte di energia rinnovabile.

È importante sottolineare che la scelta della soluzione più idonea dipende da diversi fattori, come la quantità e il tipo di scarti prodotti, la disponibilità di impianti di trattamento e le normative locali.

Conclusione

La precisazione della Commissione Europea sulla natura dei residui della manutenzione del verde è un passo importante per una gestione più efficiente e sostenibile di questi scarti. È fondamentale che tutti gli operatori del settore, dagli enti pubblici alle aziende private, siano consapevoli delle normative vigenti e adottino le corrette procedure di smaltimento.

Per maggiori dettagli sulla normativa e su come attuarla potete chiedere a Ecoconsulsas di Fiorenzuola D’Arda, azienda di consulenza sulla sicurezza ambientale.  I nostri contatti sono +39 0523984372 o potete scriverci a info@ecoconsulsas.it .

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Pneumatici fuori uso: ripristinati gli obblighi per gli operatori.

Pneumatici fuori uso: ripristinati gli obblighi per gli operatori

Ripristinato l’obbligo di gestione dei Pneumatici Fuori Uso (Pfu) per tutti gli operatori singoli che immettono sul mercato almeno 200 tonnellate di pneumatici l’anno.

Con la sentenza 21 maggio 2024, n. 4519, il Consiglio di Stato ha riformato la precedente sentenza del Tar del Lazio che aveva annullato il Dm 182/2019 (cd. “Regolamento Pfu”). Il Decreto, infatti, stabiliva l’obbligo per gli operatori di provvedere autonomamente allo smaltimento dei Pfu generati.

La decisione del Consiglio di Stato si basa sulla considerazione che l’obbligo di gestione dei Pfu, seppur non esplicitamente previsto dalla normativa, non risulti neanche escluso. Anzi, l’articolo 228 del Dlgs 152/2006 (“Codice ambientale”) attribuisce al Ministero dell’Ambiente il compito di individuare le modalità più opportune per una gestione dei Pfu rispettosa dell’ambiente, con ampia discrezionalità.

Inoltre, lo stesso articolo 228 correla i quantitativi di Pfu da gestire ai quantitativi di pneumatici destinati alla vendita “sul territorio nazionale”, a dimostrazione, secondo il Consiglio di Stato, dell’importanza di un approccio territoriale nella gestione di questi rifiuti.

La soglia di 200 tonnellate fissata dal Ministero, pur potendo apparire bassa, viene ritenuta dal Consiglio una valutazione di merito basata su ragioni di convenienza economica. Tale valutazione, non configura un vizio di legittimità come invece sostenuto dal Tar del Lazio.

La conseguenza di questa sentenza è che, a partire dal 21 maggio 2024, tutti gli operatori che immettono sul mercato almeno 200 tonnellate di pneumatici l’anno dovranno provvedere autonomamente alla gestione dei Pneumatici Fuori Uso.

Si tratta di un passo importante per la tutela dell’ambiente, in quanto contribuirà a ridurre l’abbandono illegale di Pfu e a favorire il loro riciclo e smaltimento in maniera corretta.

Per maggiori dettagli sulla normativa e su come attuarla potete chiedere a Ecoconsulsas di Fiorenzuola D’Arda, azienda di consulenza sulla sicurezza ambientale.  I nostri contatti sono +39 0523984372 o potete scriverci a info@ecoconsulsas.it .